Anche il credito d’imposta non spettante, o inesistente può integrare il reato di indebita compensazione. È questo un’orientamento che sembra consolidarsi nella giurisprudenza di legittimità. L’indebita compensazione è disciplinata dall’articolo 10 quater del Dlgs n. 74/2000: “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta”. Sono un esempio gli importi creati artificiosamente o fraudolentemente dal contribuente, al fine di poter compensare le imposte dovute. Sono altresì inesistenti anche quei crediti che, seppur astrattamente esistenti, sono riferiti ad altri soggetti oppure dipendono da una condizione sospensiva che non si è ancora avverata.