Nel corso di telefisco 2015, in relazione ad un quesito sulle società estinte, l’Agenzia delle Entrate ha così risposto: “l’art. 28 del Dl n.175/2014 ha stabilito che ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014), l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società cancellata e notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale. La società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi comunque della facoltà di eleggere un domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. Si ritiene che il suddetto atto sia impugnabile dai soggetti responsabili ai sensi dell’art 2495 c.c. e/o dell’art.36, DPR n.602/1973”.