Dal 1° marzo 2015 entra in scena il contratto a tutele crescenti. La peculiarità della nuova forma contrattuale, approvata venerdì scorso, è costituita dalla possibilità, per i datori di lavoro, di poter licenziare pagando solo un’indennità economica fissa, crescente con l’anzianità di servizio. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti; la misura dell’indennità è pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Per i licenziamenti collettivi, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali. Qualora il licenziamento collettivo sia intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione. Il decreto prevede altresì la possibilità di demansionare il lavoratore.