La Corte di Cassazione – sezione tributaria – sentenza n. 3770 del 25 febbraio 2015, ha dichiarato deducibili le spese pubblicitarie di una società, anche se sostenute in zone nelle quali il marchio non è pubblicizzato, ovvero in aree geografiche dove l’impresa non esercita attività. Ai fini del rispetto del requisito dell’inerenza delle spese di pubblicità, è stato escluso che nell’attuale mercato globalizzato debba sussistere un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività. Pertanto, le spese di pubblicità si qualificano come inerenti all’esercizio d’impresa anche se sostenute prima ancora che l’offerta del bene o del servizio pubblicizzato si sia in concreto realizzata su un dato territorio.