Nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi riguardo il nuovo regime forfettario. La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime “forfettario”, in vigore dal 1° gennaio 2015 per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell’anno precedente determinati requisiti. Il nuovo regime abroga i precedenti regimi agevolativi previsti per i contribuenti “minimi”, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionale regionale e comunale all’Irpef ed Irap pari al 15% del reddito percepito nel periodo d’imposta e calcolato forfetariamente in base all’attività esercitata ai fini ATECO. Tale regime è il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54 della legge, e sempre che non ricorra una della cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Tali soggetti transitano, a partire dal 1° gennaio 2015, in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale). I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di avere i requisiti previsti dalla norma per applicare il regime forfetario devono, invece, darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9).