La Corte di Cassazione – ordinanza n. 4800 del 10 marzo 2015 – ha sancito che la residenza nell’immobile acquistato come prima casa, al fine di non perdere i benefici, deve essere trasferita entro 18 mesi dall’acquisto, nulla contando le lungaggini burocratiche dell’amministrazione che non concede per tempo l’autorizzazione per ristrutturare. Per i giudici le lungaggini burocratiche non hanno valore, i benefici fiscali prima casa spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di 18 mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov’è situato l’immobile, la propria residenza, così adempiendo l’obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito.