ATTENZIONE ALLA CIRCOLARE N.07/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Marzo 12th, 2015 by Amministratore

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015, ha fornito i chiarimenti sulla disciplina dell’assistenza fiscale fornendo particolare attenzione alla responsabilità degli intermediari, a seguito delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni. L’articolo 21 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dispone che per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica devono presentare alla Direzione territoriale competente una comunicazione con i dati anagrafici, il domicilio e la denominazione. La comunicazione deve includere anche copia della polizza assicurativa, la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 8, comma 1 del D.L. 164/199 e la dichiarazione di non sussistenza di provvedimenti di sospensione all’ordine di appartenenza del professionista. La mancata comunicazione rappresenta un’inadempienza con possibile revoca dell’abilitazione telematica. Il professionista deve avere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità dalla data di apertura del canale di trasmissione della precompilata, che sarà pubblicata sul sito web istituzionale (entro e non oltre il 7 luglio 2015).