E’ possibile correggere senza sanzioni le certificazioni uniche. L’operazione è possibile solo in caso di inoltro entro lunedì scorso del file regolarmente recepito dal sistema telematico. Dove, nell’ambito della ordinaria fornitura, si sia dimenticato di inserire uno o più percettori, la certificazione unica omessa non potrà essere sanata e sarà quindi oggetto di sanzione. È questo un punto delicato che bisogna tenere in debito conto per la gestione delle certificazioni correttive prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 175/2014. Nei casi in cui la certificazione non sia stata inviata nel termine di legge, l’omissione non è più regolarizzabile. Per le certificazioni aventi a oggetto redditi che non confluiscono nel modello 730 resta comunque possibile l’invio telematico anche oltre la scadenza di legge stabilita lunedì scorso. La sanzione prevista è quella delineata dall’articolo 2 del Dlgs 175/2014 pari a 100 euro per ogni certificazione errata (e non sanata nei 5 giorni successivi), tardiva od omessa. La sanzione colpisce direttamente il sostituto e non l’intermediario che ne ha eventualmente curato l’inoltro telematico.