Tra i chiarimenti contenuti nella circolare AR n. 10/E del 13 marzo 2015 si parla anche di eredi del contribuente. Nel caso in questione viene previsto per gli eredi, in conformità con quanto disposto dall’art. 65 del DPR n. 600/73, una proroga di sei mesi per tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o che scadono entro quattro mesi da essa. Viene, inoltre, specificato che, se il decesso del contribuente avvenga dopo che questi abbia presentato istanza di collaborazione volontaria, gli eredi potranno optare per la prosecuzione della procedura a nome del de cuius ovvero per la presentazione di una nuova istanza in qualità di eredi.