La Corte di Cassazione – sentenza n. 5014 del 12 marzo 2015, ha definito non più rimborsabile l’omessa detrazione IVA richiesta dopo due anni dal versamento dell’imposta. Così dicendo la Corte ha affermato l’insussistenza di una proroga, consentita, invece, dalla Corte di Giustizia europea. Per i Giudici, tale insussistenza è motivata dall’inapplicabilità dell’overruling, cioè il mutamento di orientamento della giurisprudenza europea, seguito anche da un decreto, il Dl n. 258/2006, rispetto all’antecedente data di decorrenza dal versamento dell’imposta: dato al quale è necessario sottostare al fine di perseguire certezza del diritto e di non creare una protrazione sostanziale di rapporti a tempo indeterminato.