In risposta ad un interpello riguardente l’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – adozione Ifrs 11 e relativi effetti fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione 29/E del 18 marzo 2015. L’Agenzia ha esluso la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale imposto dall’Irfs 11, perché è più corretto continuare ad applicare la disciplina tributaria prevista per il possesso delle partecipazioni. Il caso specifico riguardo la società (Alfa) che adotta i principi contabili internazionali nel bilancio di esercizio, la quale ha stipulato un accordo con una società estera (Beta) per la costruzione di un’autostrada. L’esecuzione dell’opera è affidata a una società veicolo (Gamma). L’istante chiede se la rappresentazione contabile (in base alla quale Alfa iscrive nel proprio bilancio separato non la partecipazione in Gamma e i relativi frutti, ma i costi e i ricavi della partecipata assunti pro-quota rispetto alla percentuale detenuta), abbia rilevanza fiscale. L’Agenzia sposa la soluzione prospettata dalla società istante, volta al riconoscimento fiscale della partecipazione detenuta da Alfa nella società veicolo Gamma secondo la sua configurazione giuridica e non sulla base della titolarità pro-quota dei beni sottostanti. In applicazione dell’articolo 3 del Dm 48 del 2009, l’Agenzia rileva che l’operazione deve essere riqualificata sulla base della sua natura giuridico-formale e che può essere disattesa, quindi, la rappresentazione contabile prevista dall’Ifrs 11.