L’INPS, con il messaggio n. 2028/2015, ha fornito chiarimenti in merito alle indennità ASpI o mini-ASpI. I lavoratori titolari di due o più rapporti di lavoro part-time che cessano uno di essi a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, nel caso in cui dal rapporto ancora in essere percepiscano un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (8.000 euro), potranno presentare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente.