E’ stato pubblicato il DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, con le norme attuative in materia di liquidazione TFR per il periodo di paga da marzo 2015 a giugno 2018. Sono interessati tutti i dipendenti da datore di lavoro privato con rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi. La Qu.I.R. è pari alla quota maturanda del TFR, determinata in base alle disposizioni dell’art. 2120 c.c., al netto del contributo al netto del contributo dello 0,50% Ivs, ove dovuto. E’ soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali; non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del bonus degli 80 euro; non rileva ai fini della tassazione separata del TFR. La richiesta di liquidazione della Qu.I.R. può essere avanzata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. Il lavoratore che intende richiedere l’erogazione della quota mensile di TFR deve presentare, al datore di lavoro, apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. E’ stato previsto un modello contenuto nell’allegato A del decreto.