L’INPS, con la circolare n. 62/2015, fornisce precisazioni sulla natura giuridica dell’istituto e sulla disciplina di riferimento di ASpI e mini-ASpI, integrando la precedente circolare n. 145/2013. L’erogazione in un’unica soluzione e in via anticipata dell’indennità in argomento non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di prestazione di sicurezza sociale, ma assume la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività svolta da un lavoratore in stato di disoccupazione. Così dicendo si deve fare riferimento all’art. 2, co. 19, legge n. 92/2012 e al decreto attuativo MLPS n. 73380 del 29/03/2013.