IMU SUI FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI

3 Gennaio 2012 di admin

L’IMU si applica anche ai terreni agricoli e fabbricati rurali. La base imponibile per i terreni agricoli è determinata assumendo la tariffa di reddito dominicale risultante in catasto al 01 gennaio del periodo d’imposta, rivalutata del 25% e moltiplicata per il coefficiente 130. Un coefficiente minore (110) è previsto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. I fabbricati rurali vengono colpiti per la prima volta dalla nuova imposta (erano esentati dall’ICI); la base imponibile è determinata dalla rendita catastale rivalutata del 5%, il risultato va poi moltiplicato per 160; sono comprese le pertinenze (cantine, soffitte e garage). Se l’agricoltore proprietario ha la residenza nella casa, può applicare le aliquote agevolate previste per l’abitazione principale: 0,4%, aumentabile o riducibile dello 0,2% da ogni singolo Comune; detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio, massimo otto, di età non superiore a 26 anni residente nella casa. Esenzione totale dell’imposta per i fabbricati rurali strumentali e abbattimento della base imponibile per i terreni montani. Le aree edificabili continuano a essere imponibili in base al valore di mercato al 01 gennaio dell’anno di imposizione.