La Corte costituzionale, con la sentenza n. 58/2015, ha stabilito che le regioni non possono istituire con propria legge tributi autonomi sui rifiuti. Viene, così, censurata la norma della Regione Piemonte che imponeva ai gestori di impianti di trattamento e riutilizzo di scarti animali il pagamento di un contributo in ragione della quantità di materiale trattato nell’anno.