Con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul meccanismo dello split payment, di cui all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972. Il meccanismo si applica per le fatture emesse dai fornitori delle pubbliche amministrazioni dal 1° gennaio scorso; ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità, occorre riferirsi al momento del pagamento dei corrispettivi da parte della Pa, salvo opzione di quest’ultima per l’esigibilità anticipata al momento di ricezione della fattura. Il nuovo documento di prassi spiega che nell’ambito soggettivo di applicazione della norma devono essere compresi, oltre agli enti espressamente elencati nell’articolo 17-ter, anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti enti. Sono esclusi, invece, gli enti pubblici autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive citate dalla norma.